Statuto sociale
ARTICOLO 1
è costituita, ai sensi del D.Lgs 3.7.2017 n. 117, la seguente
“ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI SECURITY AZIENDALE A.I.P.S.A. ETS” Per quanto attiene la sigla “ETS” l’obbligatorietà del suo utilizzo discenderà dall’iscrizione al Runts; la stessa avrà efficacia automatica di integrazione della denominazione successivamente all’iscrizione al registro de quo.
ARTICOLO 2
Sede e Durata L’Associazione ha sede in Milano. La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.
ARTICOLO 3
Oggetto e scopo La Associazione è un Ente del Terzo Settore e persegue esclusivamente finalità di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità, quali:
1. valorizzazione ed ordinamento della figura professionale;
2. formazione ed aggiornamento specialistico dei Soci;
3. diffusione della cultura di Security;
4. studio e soluzione di problemi di Security d’ordine tecnico, funzionale, giuridico e legislativo nell’interesse degli associati.
Per Security deve intendersi un’attività volta a prevenire, fronteggiare e superare gli eventi che possono verificarsi a seguito di azioni in prevalenza illecite e che espongono le persone e i beni (materiali e immateriali) delle organizzazioni a potenziali effetti lesivi e/o dannosi. Nell’accezione della presente definizione per azione illecita si intende non solo un comportamento antigiuridico (doloso e/o colposo), ma anche qualsiasi attività operata in contrasto con le procedure interne alle organizzazioni stesse. Per il conseguimento dell’oggetto sociale l’Associazione si avvarrà dell’opera di volontari oltre che di altri Enti del Terzo Settore o di associazioni che agiscono comunque senza finalità di lucro. Tuttavia, in casi di particolare necessità, il Consiglio Direttivo, con delibera motivata, potrà assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Potrà infine sulla base dei suoi scopi partecipare ad iniziative analoghe nei contenuti anche con altri Enti del Terzo Settore, Enti operanti senza finalità di lucro, anche a carattere internazionale, nonché attraverso la partecipazione a reti associative.
La Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
ARTICOLO 4
Patrimonio Il patrimonio della Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’ Associazione;
c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
e potrà essere aumentato da:
a) quote associative annuali;
b) quote di iscrizione di nuovi associati;
c) eventuali contributi suppletivi degli associati;
d) lasciti e donazioni, purché non rappresentino ostacoli all’indipendenza ed alla autonomia di “AIPSA” e la loro accettazione non sia in contrasto con gli scopi dell’Associazione;
e) contributi derivanti dalle attività organizzate da “AIPSA”;
f) contributi derivanti dalla concessione di utilizzo di spazi informatici sul sito di proprietà dell’Associazione;
g) contributi di enti ed associazioni altre;
h) rimborsi da convenzioni;
i) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
j) da beni immobili e mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
k) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore;
l) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ARTICOLO 5
Soci dell’Associazione I Soci dell’Associazione possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche che ne facciano espressa domanda compilando un apposito modulo predisposto dall’Associazione. I Soci possono prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera a favore delle iniziative promosse ed organizzate dall’Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari. L’Associazione terrà un Libro degli Associati. La qualifica di Socio si perde per morte, per dimissioni, decadenza e per morosità protratta oltre sei mesi dalla data di scadenza del versamento della quota annuale. Tale qualifica può anche essere risolta dall’Associazione, in qualunque momento, mediante delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, per comportamenti contrastanti con quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento o dal Codice Etico. La qualifica di socio non è trasferibile. Sono associati:
– i Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione stessa;
– i Soci Ordinari: professionisti della Security aziendale sia persone fisiche sia persone giuridiche impegnate in problematiche afferenti settori specialistici della Security.
A tutti i Soci appartengono i “diritti fondamentali” previsti dal presente Statuto nonché quelli “derivati” contemplati nel Regolamento che accompagnano lo Statuto stesso. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso che dovrà essere espresso mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente del Consiglio Direttivo. La domanda di adesione deve essere fatta esclusivamente dall’interessato e indirizzata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione di norma entro trenta giorni dal loro ricevimento e comunque entro la prima riunione utile allo scopo di valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda e comunicare per iscritto, anche a mezzo mail con avviso di ricevimento, la relativa decisione nonché la motivazione della delibera. Gli associati che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza devono contribuire annualmente, entro il mese di febbraio di ogni anno, mediante il versamento dell’importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Ogni associato ha il diritto di voto nell’Assemblea, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti, per la nomina degli Organi dell’Associazione e per l’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale qualora ne ricorrano i presupposti.
ARTICOLO 6
Diritti e obblighi degli associati Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli Organi associativi di loro competenza e di essere eletti negli stessi;
- eleggere gli Organi associativi di loro competenza e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate nell’ambito di attività svolte a favore dell’Associazione preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 7
Sostenitori dell’Associazione Potranno divenire Sostenitori dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che intendono collaborare con I’Associazione, offrendo ad essa un contributo in termini economici e/o di servizi a sostegno dei propri scopi istituzionali. I sostenitori non sono soci dell’Associazione e pertanto non hanno diritto di voto ma possono usufruire dei servizi erogati dall’Associazione.
ARTICOLO 8
Organi della Associazione Sono organi della Associazione:
– l’Assemblea degli associati;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente del Consiglio Direttivo;
– l’Organo di Controllo;
– l’Organo di revisione;
– il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sociali sono gratuite. L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione agli associati.
ARTICOLO 9
Assemblea L’Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’Organo sovrano. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice presidente. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti gli associati.
ARTICOLO 10
Compiti dell’Assemblea L’Assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali di sua competenza;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza
ARTICOLO 11
Convocazione L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche in forma elettronica, e con prova di ricezione, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario dell’Assemblea, spedita anche a mezzo mail almeno 8 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo e alla mail risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione. In occasione dell’elezione delle cariche associative, l’avviso di convocazione di cui sopra dovrà contenere una o più liste di Soci che si candidano a dirigere l’Associazione per il successivo mandato. In ciascuna lista, a cui sarà annesso il programma che si intende realizzare nel mandato, dovrà essere indicato il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere nonché gli altri cinque Consiglieri che, se eletti, andranno a costituire il Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 12
Assemblea ordinaria L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.
ARTICOLO 13
Assemblea straordinaria L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.
ARTICOLO 14
Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L’Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 9 componenti, eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per due mandati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa/banca e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. Rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente, il Vice Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione della Associazione.
Il Segretario cura, inoltre, la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Associati. Rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione per cooptazione: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’Assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 5 componenti. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario, sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
- attua le deliberazioni dell’Assemblea;
- attua le deliberazioni dell’Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
- disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
ARTICOLO 15
Il Presidente Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ARTICOLO 16
Organo di controllo L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/17. L’Organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, qualora ne ricorrano i presupposti, siano stati redatti in conformità alle linee guida di cui al D. Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
ARTICOLO 17
Organo di Revisione legale dei conti E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ARTICOLO 18
Il Collegio dei Probiviri Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili due volte. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.
ARTICOLO 19
Responsabilità Organi Sociali I Consiglieri, i componenti dell’Organo di controllo nonché quello di revisione, i Probiviri, rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.
ARTICOLO 20
Libri della Associazione L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo, e degli altri Organi sociali.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’Associazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 21
Bilancio d’esercizio Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno qualora ne sussistano i presupposti.
ARTICOLO 22
Bilancio sociale e informativa sociale Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ARTICOLO 23
Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ARTICOLO 24
Convenzioni Le convenzioni tra l’Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.
ARTICOLO 25
Personale retribuito L’Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 16 del D. Lgs. 117/2017.
ARTICOLO 26
Scioglimento
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ARTICOLO 27
Clausola compromissoria Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrario irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo la sua nomina sarà demandata al Presidente del Consiglio Notarile di Milano.
ARTICOLO 28
Legge applicabile Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.